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Chiesa e diritto

Per la posizione delle Chiese e delle comunità religiose sono particolarmente importanti le disposizioni nell’ordinamento giuridico pubblico che si occupano del rapporto fra lo Stato, la Chiesa e le comunità religiose, nonché dei rispettivi diritti e doveri. Oltre a ciò le Chiese e le comunità religiose dispongono di un proprio ordinamento giuridico interno.

  • Impegno delle Chiese: premesse per una società efficiente

    Impegno delle Chiese: premesse per una società efficiente

    Le Chiese (rispettivamente le comunità religiose) hanno una propria responsabilità nello svolgimento delle attività pubbliche e sociali. Esse stabiliscono dei principi etici per la vita della comunità e assumo compiti di importanza civile e sociale in ambito formativo e culturale. Ne sono esempi l’educazione, la diaconia, la cura delle persone anziane, la gestione del tempo libero per i giovani e gli scolari, oppure la manutenzione di edifici importanti dal punto di vista artistico e culturale e la promozione della musica sacra.

    Lo Stato tiene conto di tale impegno delle Chiese mediante il loro riconoscimento nell’ambito del diritto pubblico. Esse non sono tuttavia delle istituzioni o degli organi statali, ma delle istituzioni sociali risultanti dall’evoluzione storica. Il loro carattere di natura singolare può essere capito e compreso solo tenendo conto della loro dimensione etico-religiosa e sociale.

    Con il riconoscimento di diritto pubblico si abbina spesso la concessione di diritti sovrani, in particolare quello del prelievo delle imposte e dell’accesso facilitato alle istituzioni pubbliche (scuole, ospedali, penitenziari ecc.). Nel contempo tale forma di riconoscimento in virtù del diritto pubblico è vincolata a determinate premesse: caratteristica di Stato di diritto, struttura organizzativa democratica e trasparenza finanziaria.

  • Diritto ecclesiastico e diritto pubblico ecclestiastico

    Diritto ecclesiastico e diritto pubblico ecclestiastico

    La Chiesa cattolica romana presente in tutto il mondo dispone di un proprio sistema giuridico e di un proprio diritto. La base di tale ordinamento giuridico è il «Codex Iuris Canonici» (CIC). Esso è definito come diritto ecclesiastico o diritto canonico. Esso regola le strutture organizzative e le competenze, nonché altre importanti circostanze di fatto inerenti alla pastorale. Le autorità competenti – il romano Pontefice, i vescovi e i sacerdoti – si definiscono organi ecclesiastici, canonici o pastorali.

    Le normative giuridiche del rapporto fra Chiesa e Stato si definiscono comunemente come diritto pubblico ecclesiastico. In seguito alla crescente importanza di altre comunità religiose si parla oggigiorno spesso di diritto delle religioni o di diritto costituzionale delle religioni.

    Il diritto pubblico ecclesiastico comprende anche le normative giuridiche rilasciate dalle corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico riconosciute dallo Stato; esse sono valide unicamente per i propri membri (ordinamenti ecclesiastici cantonali, costituzioni delle Chiese di Stato, statuti organizzativi e simili) Per distinguere tali normative dal diritto pubblico puro e semplice esse vengono definite sempre più frequentemente come diritto corporativo ecclesiastico.

  • Strutture canoniche

    Strutture canoniche

    Il romano Pontefice è il capo supremo della Chiesa cattolica romana e dello Stato della Città del Vaticano riconosciuto dal diritto delle genti. La comunità cattolica è organizzata in 2945 Diocesi presenti nel mondo. Sul territorio della Svizzera sono istituite sei Diocesi: Basilea, Coira, Lausanne, Ginevra e Friburgo, Lugano, Sion e San Gallo. Vi si aggiungono le due Abbazie territoriali di Einsiedeln e St-Maurice. Diversamente da quanto è il caso negli Stati confinanti con la Svizzera, le Diocesi non appartengono ad alcuna Provincia ecclesiastica, ma dipendono direttamente dalla Santa Sede. I vescovi, i vescovi ausiliari e gli abati sono membri della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS).

  • Consolidare o ristrutturare il sistema vigente?

    Consolidare o ristrutturare il sistema vigente?

    Da lungo tempo si discute intensamente e in modo dialettico sull’ulteriore sviluppo del diritto pubblico ecclesiastico. I fautori del sistema vigente apprezzano in particolare

    • i diritti di compartecipazione dei credenti
    • l’efficienza finanziaria del sistema
    • il suo contributo nel consolidamento della Chiesa nella società in generale.

    Essi sono dell’opinione che il riconoscimento di diritto pubblico e l’organizzazione di tipo corporativo potrebbero essere estesi anche ad altre comunità religiose, offrendo in tal modo un contributo all’integrazione dei propri aderenti.

    I critici ritengono

    • che le norme vigenti rendono difficile o impediscono ai vescovi di compiere la propria missione secondo il concetto che la Chiesa cattolica ha di sé stessa;
    • che molti Comuni parrocchiali si trovano in una buona situazione finanziaria, mentre mancano invece i mezzi per svolgere i compiti sul piano complessivo svizzero e a livello delle Diocesi.

    Essi giudicano come sorpassato il sistema vigente e non più adeguato al panorama religioso pluralistico della Svizzera.

  • «Vademecum»: un importante contributo alla discussione

    «Vademecum»: un importante contributo alla discussione

    In connesso con questa discussione va visto anche «Vademecum per la collaborazione tra la Chiesa cattolica e le Corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico in Svizzera» pubblicato nel 2013 unitamente alla rispettiva relazione scientifica. I due documenti giungono alla conclusione che l’attuale sistema è ammissibile dal punto di vista del diritto canonico, ma che esso va ulteriormente sviluppato. La RKZ ha preso atto con favore di questo consenso di base nei confronti della doppia struttura relativa al diritto canonico e al diritto pubblico ecclesiastico.

    Essa nota tuttavia con atteggiamento critico che gli estensori dei documenti tendono a sminuire il ruolo delle corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico a quello di puri e semplici organi di finanziamento e a valutare in misura non adeguata le opportunità della compartecipazione attiva e della corresponsabilità dei membri delle autorità di diritto pubblico ecclesiastico.

    Non solo le divergenze d’opinione all’interno della Chiesa cattolica, ma anche l’evoluzione del ruolo sociale della religione e delle comunità religiose richiedono che il diritto pubblico ecclesiastico venga ulteriormente sviluppato. La RKZ partecipa attivamente alla ricerca di soluzioni.

  • Competenze dei Cantoni nel rapporto fra Stato e Chiesa

    Competenze dei Cantoni nel rapporto fra Stato e Chiesa

    La costituzione della Confederazione Svizzera contempla solo due norme di diritto concernenti la religione:

    • l’art. 15 garantisce la libertà di credo e di coscienza;
    • l’art. 72 stabilisce che il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni e che questi ultimi possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.

    Come molti altri ambiti della struttura federalistica svizzera, anche per la Chiesa cattolica le condizioni quadro relative al diritto pubblico ecclesiastico e i modelli di finanziamento della Chiesa sono molto diversi da Cantone a Cantone.

  • Tre modelli fondamentali nel rapporto fra Chiesa e Stato

    Tre modelli fondamentali nel rapporto fra Chiesa e Stato

    • Il «modello della Svizzera tedesca» è quello più diffuso e riconosce le corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico a livello cantonale e comunale. Di esse fanno parte tutte le persone appartenenti a una confessione che abitano sul territorio del rispettivo Comune parrocchiale o della rispettiva organizzazione ecclesiastica cantonale.
    • I Cantoni Ticino e Vallese riconoscono pure la Chiesa dal punto di vista del diritto pubblico, ma non esistono imposte di culto obbligatorie.
    • Nei Cantoni di Ginevra e Neuchâtel la Chiesa e lo Stato sono separati. Pertanto le Chiese sono organizzate come associazioni e non hanno la facoltà di prelevare delle imposte. È tuttavia possibile raccogliere in collaborazione con lo Stato dei contributi volontari destinati alla Chiesa.
  • La Chiesa cattolica nella Svizzera: «sistema duale» unico nel suo genere

    La Chiesa cattolica nella Svizzera: «sistema duale» unico nel suo genere

    In seguito alla presenza delle strutture di diritto canonico e delle strutture di diritto pubblico ecclesiastico – che a seconda dei punti di vista sussistono l’una con l’altra o l’una accanto all’altra – nasce una cosiddetta «doppia struttura», rispettivamente un «sistema duale». Tale forma è una particolarità tipicamente svizzera ed è unica nel suo genere nella Chiesa cattolica. Le due strutture convivono fra di loro in un rapporto non privo di una certa tensione:

    Nella Svizzera la buona collaborazione a tutti i livelli fra gli organi di diritto canonico e quelli di diritto pubblico ecclesiastico è di importanza fondamentale per la vita ecclesiastica. A livello complessivo svizzero la Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) e la RKZ curano un dialogo intenso per quanto riguarda le questioni di interesse comune.

  • Valutare lo sviluppo in atto e prendere posizione

    Valutare lo sviluppo in atto e prendere posizione

    Nel campo tematico «Chiesa e diritto» la RKZ documenta lo sviluppo in atto, contribuisce allo sviluppo del diritto con propri apporti e con il finanziamento di perizie, promuove la ricerca e la dottrina, consiglia i propri membri e tutela i loro interessi a livello nazionale.

    Negli ultimi anni la RKZ si è occupata in modo approfondito di due campi tematici: l’uno riguarda l’uscita dalla Chiesa, in particolare la cosiddetta «uscita parziale», in cui le persone interessate dichiarano di voler rimanere in seno alla Chiesa cattolica come comunità religiosa, ma non intendono essere considerati come membri delle corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico; il secondo si riferisce alla cooperazione degli organici di diritto canonico con quelli di diritto pubblico ecclesiastico nell’ambito del sistema duale, sia in occasione di decisioni personali delicate e problematiche, sia nella discussione di questioni pastorali o di aspetti d’importanza fondamentale come nel caso del Vademecum. La RKZ elabora documenti che illustrano il proprio punto di vista e rilascia raccomandazioni indirizzate ai suoi membri, ma anche con lo sguardo rivolto al dialogo con i vescovi e la Conferenza degli stessi, all’opinione pubblica interessata e all’attenzione delle autorità di diritto pubblico ecclesiastico.